A chi è rivolto
Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:
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residenza nel Comune di Elmas, di cui almeno un componente il nucleo sia residente in Sardegna da almeno 24 mesi. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari;
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non essere residenti o ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di nuclei con componenti presenti nell’attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l’elaborazione di un’attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente;
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possesso di un’Attestazione Isee vigente (ordinario o corrente) alla data di presentazione della domanda, il cui valore ISRE, come definito ai fini ISEE, sia non superiore a 6.500 euro. L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni. In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all’interno dell’Attestazione ISEE minorenni.
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possesso di patrimonio immobiliare, come definito a fini Isee (Quadro FC3 della DSU riferito a ciascun componente il nucleo), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo;
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possesso di patrimonio mobiliare, come definito a fini Isee (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di 8.000 euro;
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inoltre, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente e nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.