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Accesso Civico

Art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013.

Accesso Civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, nei casi in cui la suddetta pubblicazione sia stata omessa.

Quali sono le finalità

L’accesso civico è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere

L’istanza è circoscritta a documenti, informazioni o dati soggetti, per Legge, a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per i quali la pubblicazione sia stata omessa.

Quanto costa

L’accesso civico è gratuito.

Come si presenta l’istanza

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall’ufficio che chiederà all’interessato di precisarne l’oggetto.

L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:
  • a mani al Protocollo generale, presso la sede del Comune, in Via del Pino solitario snc;
  • tramite PEC/mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it;
  • tramite fax al numero: 070/243105
  • tramite servizio postale all’indirizzo: Via del Pino solitario snc 09030 Elmas.

Qual è l’organo comunale responsabile a decidere sull’istanza

La decisione spetta al Responsabile della Trasparenza attualmente individuato nel Segretario Comunale.

Recapito telefonico: 070/2192200

Entro quanto tempo e come l’istanza deve essere riscontrata


Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, il Comune procede alla pubblicazione sul sito del documento richiesto ed alla comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo.

A fronte dell’inerzia del Responsabile della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Normativa e allegati

Art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

L’accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale ordinamento.

Quali sono le finalità

E’ stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l’Ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza.

L’istituto è mutuato dal cd. FOIA – Freedom of information Act dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza mentre la riservatezza ed il segreto sono le eccezioni.

Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall’ordinamento italiano -l’accesso civico e l’accesso documentale- che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere

L’istanza è volta a chiedere dati e documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

Quanto costa

L’accesso generalizzato è gratuito, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall’Ente per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o cd), confermati o adeguati annualmente dal Comune con Deliberazione di Giunta . La trasmissione telematica e la copia di files digitali su supporto fornito dal richiedente (cd o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo di € 16,00, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine.

Come si presenta l’istanza

L’istanza deve identificare i documenti, i dati, o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall’ufficio che chiederà all’interessato di precisarne l’oggetto. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione. La richiesta di informazioni è soddisfatta mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti non pertinenti.

L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per ii casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione
  • a mani al Protocollo generale, presso la sede del Comune, in Via del Pino solitario snc;
  • tramite PEC/mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it;
  • tramite fax al numero: 070/243105
  • tramite servizio postale all’indirizzo: Via del Pino solitario snc 09030 Elmas.

Qual è l’organo comunale responsabile a decidere sull’istanza

La decisione spetta al Responsabile del Settore che detiene i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta.

Quali limiti incontra il diritto di accesso civico generalizzato

Il diritto recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e fondamentali dalla Legge. In tali casi l’Ufficio comunale competente deve negare l’accesso ovvero, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero, ancora, consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Il diritto può recedere di fronte ad interessi pubblici e privati considerati dalla Legge, non prioritari e fondamentali, ma di particolare rilievo. In tali casi l’Ufficio comunale competente è tenuto ad una valutazione, caso per caso, di quale sia, in concreto, l’interesse prevalente tra quello pubblico all’informazione generalizzata e quello/i considerato/i altrettanto meritevole/i di tutela dall’ordinamento, coinvolto nel procedimento di accesso. Detta valutazione può concludersi con l’accoglimento ovvero con il diniego dell’accesso ovvero ancora, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, con il differimento nel tempo o con l’accoglimento secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Chi è il contro interessato

E’ il soggetto titolare di un interesse privato di particolare rilievo che potrebbe, con un elevato grado di probabilità, subire un pregiudizio concreto dall’accoglimento della richiesta di accesso. Quando l’ufficio comunale competente individua privati contro interessati alla richiesta di accesso ne dà loro comunicazione informadoli della facoltà di partecipare al procedimento presentando una motivata opposizione all’accesso.

Entro quanto tempo e come l’istanza deve essere riscontrata

Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione dell’esito al richiedente e ad eventuali contro interessati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

In caso di accoglimento, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del contro interessato, il Comune trasmette al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito da parte del contro interessato.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale.

Come può tutelarsi il contro interessato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest’ultimo ha a disposizione le medesime forme di tutela previste per il richiedente l’accesso: può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale.

Normativa e allegati

Artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.



Il Responsabile della Prevenzione dellla Corruzione e della Trasparenza cui Presentare la richiesta di Accesso Civico è il Segretario Comunale.

Il Titolare del Potere Sostitutivo di cui all’Art.2 comma9-bis della L.241/90 è il Segretario Comunale.
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